Sentite questa: mi diffidano per NON aver pubblicato un commento

Paolo Attivissimo preso di mira sul suo blog 'Il Disinformatico' da un utente con assurde pretese. Se gli avvocati sono aggressivi.

Avrete sicuramente sentito o letto storie di blogger e giornalisti che si sono visti querelare per qualche commento pubblicato nei loro blog o siti. Ma avete mai sentito di qualcuno diffidato per non aver pubblicato un commento? Beh, ora sì: il qualcuno sono io.

Racconto questa storia perché credo che sia di manifesto interesse pubblico, essendo questo blog piuttosto seguito, sapere cosa c’è dietro un lavoro come il mio, conoscerne la parte non visibile e capire le motivazioni di scelte che da fuori possono sembrare eccessive, e perché credo che sia importante far sapere che la moderazione dei commenti è un mestiere ben più difficile di quello che molti pensano, con trappole difficili da immaginare. Ora vi racconto cosa mi è successo in questi mesi.

Tutto è iniziato con un articolo che ho pubblicato qualche tempo fa, su un argomento assolutamente non controverso: una questione puramente scientifica. Un commentatore ha inviato dei commenti che sostenevano una tesi di complotto piuttosto originale, ma lo ha fatto in modo civile, per cui ho deciso di pubblicarli, nella speranza (purtroppo vana) che dialogando avrebbe capito l’incoerenza delle sue tesi.

Ne è nato uno scambio pubblico, nel quale il commentatore ha inviato commenti contenenti affermazioni sempre più stravaganti. Io dopo un po’ ho deciso di non rispondergli più ma di approvare comunque i suoi commenti, che sono stati quindi pubblicati, ricevendo le critiche argomentate degli altri lettori.

A un certo punto, però, i commenti di questo commentatore sono diventati veramente gravi e a rischio di querela per diffamazione (non da parte mia, ma di terzi) e hanno iniziato a includere minacce di far chiudere questo blog. Per cui, dopo avergli rivolto ripetuti richiami, ho respinto tutti i suoi ulteriori commenti.

Problema risolto, penserete voi.

Macché: questo commentatore mi ha scritto via mail, chiedendomi un indirizzo PEC o l’indirizzo di residenza al quale inviarmi una raccomandata. Gli ho risposto che poteva benissimo cercarsi da solo il mio indirizzo, visto che non è certo un segreto. Lui ha insistito, e gli ho risposto pacatamente che non avevo alcuna intenzione di partecipare a questa sua crociata vessatoria o di perdervi altro tempo. Ha insistito ancora per paio di giorni, poi più nulla.

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Tutto questo vari mesi fa. Oggi il commentatore mi ha scritto di nuovo, lamentandosi perché un suo nuovo commento non era stato pubblicato. Gli ho spiegato che il commento era stato respinto, perché questo blog è mio, pubblicato sotto la mia responsabilità, per cui sta a me decidere se pubblicare o no un commento. Tutto qui. Nei blog non c’è nessun diritto di vedersi pubblicati: un concetto chiaro ed evidente a ogni frequentatore di Internet, ma a quanto pare non a lui. Siccome avevo già dovuto perdere parecchio tempo su questa vicenda, gli ho chiesto cortesemente e nuovamente di non insistere.

Problema risolto, penserete di nuovo voi.

Macché. Poco fa è mi arrivata la mail certificata (PEC) di diffida di un avvocato. Una diffida partita, noterete, perché non ho pubblicato un commento, visto che per tutti questi mesi il commentatore non ha fatto nulla e proprio oggi, solo dopo che gli ho respinto il commento, è invece stata inviata la diffida.

Questa mail dell’avvocato mi diffida “dall’assumere… inequivocabili condotte di natura diffamatoria” nei confronti del commentatore, chiede la rimozione di alcuni commenti (senza però specificare quali) entro tre giorni, e lamenta una mia “aprioristica inibizione del contraddittorio”. Come se io fossi obbligato legalmente a discutere con il suo cliente.

Il suo cliente, dice inoltre l’avvocato, sarebbe “disposto a soprassedere” se gli venisse “concessa e garantita la possibilità di esprimersi compiutamente”. In altre parole: sta facendo tutto questo solo perché vuole vedere pubblicati qui i suoi commenti. Una proposta di baratto molto rivelatrice.

Seguono le parole di rito su “tutte le più opportune iniziative, sia in sede civile che penale” qualora io non ottemperassi. Nessun riferimento di legge.

Ho composto una risposta precisa e pacata per l’avvocato, visto che sta solo facendo il suo mestiere, e gliel’ho mandata via mail dalla casella sulla quale l‘ho ricevuta, ma ho ottenuto questa simpatica risposta:

Messaggio non recapitato
Impossibile inviare il messaggio a [omissis]pecavvocati.it perché il server remoto non è stato configurato correttamente. Visualizza i dettagli tecnici di seguito per maggiori informazioni.
Risposta:

554 [omissis]: Sender address rejected by smtpproxy: Access denied

Io non ho una PEC, e a quanto pare la casella di mail dell‘avvocato non accetta una mail non PEC. Abitando in Svizzera, non ho alcuna intenzione o necessità di fare acrobazie burocratiche per procurarmi un indirizzo PEC per rispondere a un singolo messaggio.

Per cui pubblico qui la mia risposta come lettera aperta:

Egregio Avvocato,

In risposta alla sua mail di oggi alle 16:59, visto che la sua casella PEC non accetta mail non-PEC ed io non dispongo di una casella di mail PEC, le chiedo pubblicamente e cortesemente di specificare con precisione quale sarebbe il presunto “contenuto ingiurioso” che il suo cliente asserisce di aver rilevato nel mio blog “Il Disinformatico”.

I link che lei mi ha fornito nella suddetta mail, infatti, portano genericamente ad articoli e non a singoli commenti.

Se vorrà cortesemente linkarmi o citarmi testualmente i singoli contenuti oggetto di contestazione, li riprenderò in considerazione.

In quanto alla “aprioristica inibizione del contraddittorio… senza alcuna motivazione plausibile”, la invito a riferire al suo cliente che, come già spiegatogli, il blog “Il Disinformatico” è soggetto a moderazione; chi invia commenti non ha diritto automatico di pubblicazione e i commenti possono essere respinti senza che al commentatore sia dovuta una motivazione.

Aggiungo che non ho alcun desiderio o interesse, men che meno dovere o obbligo, di intrattenere un contraddittorio personale con il suo assistito, che è naturalmente libero di imbastire ogni e qualsiasi contraddittorio in qualunque altra sede e con qualunque altro interlocutore.

Ritengo inoltre importante sottolineare che le asserzioni fatte pubblicamente dal suo cliente sono non solo prive di qualunque fondamento scientifico, ma anche e soprattutto gravemente lesive dell’onorabilità di tecnici e scienziati di NASA ed ESA, in quanto insinuano una sorta di congiura di tutti questi soggetti per nascondere una presunta verità misteriosa che il suo cliente avrebbe invece scoperto.

Come giornalista, infine, mi corre l’obbligo di sottolineare l’inevitabile “effetto Streisand” che qualunque ulteriore insistenza su questa questione comporterebbe per il suo cliente.

Cordiali saluti

Paolo Attivissimo

Sono un tipo tranquillo. Ma se non mi lasciate in pace, mordo. E non mollo.

2017/08/26 22:20

L’avvocato mi ha inviato una nuova PEC, alla quale ancora una volta non posso rispondere. Ora chiede l’immediata rimozione di questo articolo entro mezzanotte “per le asserzioni di carattere ingiurioso e diffamatorio rivolte al sottoscritto [l’avvocato]” e mi invita a reperire i suoi recapiti di studio.

La mia risposta pubblica:

Egregio Avvocato,

no.

Cordiali saluti

Paolo Attivissimo

 

2017/08/26 23:10

L’avvocato mi ha inviato poco fa una terza PEC. Dice che sto pubblicando “commenti fortemente ingiuriosi” e ribadisce la richiesta di rimozione di questo articolo. In più offre un indirizzo di mail non-PEC a cui scrivergli.

La mia risposta pubblica:

Egregio Avvocato,

Se ha comunicazioni legali da farmi, le faccia secondo legge. Mi scriva una lettera su sua carta intestata. Il mio indirizzo postale è pubblico, facilmente reperibile e anche verificabile presso le autorità locali.

Per tutto il resto, la risposta è sempre no.

Cordiali saluti

Paolo Attivissimo

 

2017/08/26 23:45

Nuova PEC. L‘avvocato dice che mi scriverà al mio indirizzo e richiama “le innumerevoli pronunce di merito e di legittimità ben rapportabili al caso di specie tra le quali: Cass. pen. Sez. V, 25-02-2016, n. 12536.”

OK, aspettiamo e vediamo.

2017/08/27 00:02

È passata mezzanotte, ora dell’ultimatum, e come vedete questo articolo è ancora qui. Intanto sono andato a verificare una cosa che forse il cliente non ha ben chiarito al suo avvocato e che potrebbe diventare un epilogo perfetto per questa vicenda. Ma aspetto un po’ a raccontarvela. Buona notte.

di Paolo Attivissimo

Fonte: IlDisinformatico 

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