Brevetti, l’Italia ratifica l’atto di Ginevra con 19 anni di ritardo

Oggi il sì della Camera: una sola registrazione proteggerà disegni e modelli industriali in molti Paesi del mondo.

Registrare una sola volta disegni e modelli industriali per vederli tutelati in numerosi Paesi in tutto il mondo. È questo il contenuto dell’atto di Ginevra del 1998 che un disegno di legge presentato dal governo, oggi in aula alla Camera, intende ratificare. Il testo ha iniziato il suo iter in sede referente, in commissione Esteri, il 3 maggio. Siccome l’atto di Ginevra sostituisce altri due accordi precedenti sullo stesso tema, ma è stato ratificato da un maggior numero di Paesi, il governo ne propone la ratifica per garantire una maggiore tutela sui brevetti.

DEPOSITO DIRETTO E INDIRETTO – L’atto prevede la possibilità di ottenere la protezione dei disegni depositati in tutti i Paesi membri dell’accordo scelti dal depositante. Il deposito si definisce “diretto” quando avviene nell’ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Ompi), “indiretto” se si presenta domanda all’ufficio nazionale dello Stato che è parte dell’accordo.

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LA DOMANDA – La domanda da presentare per tutelare il proprio lavoro prevede tre contenuti: quello obbligatorio, cioè gli elementi minimi perché sia considerata valida; quello supplementare obbligatorio; e il contenuto facoltativo. Il secondo tipo di contenuto permette l’adesione anche degli Stati che, diversamente dall’Italia, svolgono “l’esame della novità”. Per questo motivo, accanto alla tassa di designazione standard, viene introdotta dall’atto di Ginevra anche una tassa di designazione individuale destinata a coprire le spese dei Paesi che svolgono l’esame di novità.

LA DATA DI PRESENTAZIONE – La data che viene attribuita alla domanda dipende dal tipo di deposito scelto: in caso di deposito diretto, sarà quella della presentazione della domanda all’ufficio internazionale, in caso di presentazione indiretta coinciderà con quella di presentazione all’ufficio nazionale soltanto se la domanda sarà recapitata all’ufficio internazionale entro un mese. Altrimenti, farà fede la data di ricevimento da parte dell’ufficio internazionale.

Il depositante può anche chiedere la differita della pubblicazione di trenta mesi della domanda rispetto al momento del deposito. La protezione dei disegni e modelli è poi garantita fino a un massimo di 15 anni. Nei Paesi dove è prevista una durata superiore, inoltre, il termine sarà quello stabilito dalla legge nazionale: in Italia, per esempio, la protezione può durare fino a un massimo di 25 anni.

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